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Diffamazione Internet

L’art 595 del codice penale punisce chiunque: ”…comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione..”

In particolare, il secondo comma della norma, aggrava la pena qualora: ”..l’offesa sia recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità..”.

La più recente Giurisprudenza della Suprema Corte si è da ultimo indirizzata verso la sussumibilità delle offese perpretate via internet sotto l’egida di quest’ultima fattispecie.

La Corte ha inteso cioè ricomprendere le attività web nella nozione di “qualsiasi altro mezzo di pubblicità”

Ferma restanto, pertanto, la punibilità tout court delle offese arrecate a mezzo internet le stesse, alla luce della migliore giurisprudenza ed a cagione della potenziale vastità dei destinatari, debbono essere considerate quali ipotesi aggravate di diffamazione.

Indubbia pertanto la punibilità della diffamazione a mezzo internet e ragionevolmente prevedibile il riconoscimento, da parte dei Tribunali, dell’ipotesi aggravata.

Va segnalato, infine, che in accordo con la Corte di Cassazione (Cass., 17 novembre 2000, CP 01, 1832) il giudice italiano è competente a conoscere della diffamazione compiuta mediante l’inserimento nella rete telematica (internet) di frasi offensive e/o immagini denigratorie anche nel caso in cui il sito web sia stato registrato all’estero e purchè l’offesa sia stata percepita da più fruitori che si trovino in Italia; invero, in quanto reato di evento, la diffamazione si consuma nel momento e nel luogo in cui i terzi percepiscono l’espressione ingiuriosa.


Andrea Caristi – avvocato