Rimozione articoli lesivi della reputazione
Diritto all'oblio, motori di ricerca e recenti profili giurisprudenziali
I motori di ricerca rendono accessibili, virtualmente per un periodo di tempo indeterminato, notizie che, altrimenti, sarebbero state di più difficoltosa reperibilità.
In particolare, è frequente il caso in cui, notizie di cronaca nera o vicissitudini giudiziarie o relative, comunque, ad informazioni sensibili o sconvenienti, siano reperibili, anche a distanza di tempo significativa dal loro verificarsi.
Al riguardo, la giurisprudenza ha da tempo riconosciuto l’autonomo “diritto soggettivo all’oblio”.
Con riferimento alle notizie di cronaca giudiziaria, a titolo di esempio: “la ripubblicazione, dopo circa trent’anni dall’accaduto, di un grave fatto di cronaca nera, con fotografia del reo confesso…costituisce diffamazione a mezzo stampa ed obbliga l’editore del quotidiano al risarcimento del danno morale (Trib. Roma, 15 maggio 1995).
In particolare, si è consolidato in giurisprudenza il principio in base al quale il diritto di cronaca, in riferimento a notizie ex se lesive della reputazione e dell’onore risulta insussistente, una volta che risulti trascorso un determinato periodo di tempo ed in assenza di ulteriori elementi che giustifichino la diffusione.
Di conseguenza, sussiste un vero e proprio diritto del singolo all’eliminazione delle informazioni lesive, anche se corrette, purchè astrattamente lesive del diritto della personalità, dell’onore e della reputazione, dopo un determinato arco temporale (cfr. Cassano – Internet e tutela della libertà di espressione).
Nel solco del predetto indirizzo giurisprudenziale, si colloca la recente pronuncia del Tribunale di Chieti.
Il Collegio, difatti, ha ordinato la rimozione, dall’edizione online di un periodico locale, dell’articolo relativo all’arresto di due soggetti, la cui posizione processuale era stata in seguito archiviata, oltre a disporre in loro favore il risarcimento dei “danni patiti” nella misura di euro 5.000.
La vicenda era sorta dalla pubblicazione, sulla prima pagina di un quotidiano abruzzese,di un articolo relativo all’avvenuto arresto domiciliare e dei fatti contestati agli imputati (tentata estorsione). Un anno dopo, però, veniva disposta l’archiviazione e la revoca delle misure cautelari applicate agli indagati. Nonostante il quotidiano abbia aggiornato la notizia in maniera puntuale, i ricorrenti ne hanno chiesto la definitiva cancellazione con la motivazione che “l’articolo, ormai acclarata l’infondatezza delle tesi accusatorie al tempo formulate nei loro riguardi, li danneggiasse nell’immagine, decoro e riservatezza”.
In riferimento a ciò il Tribunale, pur riconoscendo il diritto alla libertà di cronaca giornalistica. Ho ordinato la rimozione dell’articolo ritenendo che “il diritto alla privacy precede quello di cronaca nel momento in cui la raccolta e il trattamento dei dati personali avvenga in un “periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e trattati“.
In altri termini, secondo la sentenza, il ricorrente ha diritto alla cancellazione o al blocco dei dati trattati in quanto si presume la “non necessaria conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e successivamente trattati”.
Ciò che è risultato decisivo, quindi, hai fini dell’ordine di rimozione dell’articolo, è stato il permanere in rete della notizia al di là del lasso temporale relativo alla sua stretta attualità.
In linea con questa pronuncia, d’altronde, già il garante della Privacy aveva statuito la necessità di rimuovere, o comunque di rendere inaccessibili ai motori di ricerca esterni, le notizie non più attuali, al fine di soddisfare il diritto all’oblio ed evitare il perpetrarsi della c.d “gogna mediatica”.
Anche in forza del c.d Diritto all’Oblio, pertanto, sarà possibile richiedere la rimozione articoli lesivi della Reputazione Online.
Andrea Caristi – avvocato