
Identità Digitale
L’espressione “identità digitale” non è definita direttamente nelle disposizioni normative vigenti.
A titolo d’esempio, il Codice dell’Amministrazione Digitale (C.A.D., d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82) contempla e definisce soltanto le nozioni di “carta d’identità elettronica” (artt. 1, lett. c e 66 C.A.D.) e di “firma digitale” (artt. 1, lett. s C.A.D.), sebbene nella sua versione antecedente alla novella del 2006, il testo normativo menzionava “l’identità informatica“, la quale presenta indubbiamente numerosi punti di contatto con la nozione di identità digitale.
In un’accezione più ristretta, che rivela molteplici punti di contatto con la suddetta formula legislativa di “identità informatica”, l’espressione “identità digitale” è impiegata dagli esperti di informatica e dai giuristi, per designare “l’insieme delle informazioni e delle risorse, di norma protette da un sistema di autenticazione, concesse da un sistema informatico ad un particolare utilizzatore”.
L’autenticazione può essere effettuata tramite parola chiave (password), caratteristiche biologiche (iride, impronta digitale, impronta vocale, riconoscimento del volto, et similia) o attraverso un particolare oggetto (tessera magnetica, smart card, et similia)“
La recente tecnologia informatica, inoltre, permette di distinguere ulteriormente tra:
- identità digitale: costituita dall’insieme dei dati che permettono di ricollegare un documento informatico a una macchina e quindi al soggetto (fisico o giuridico) che la possiede; essa consta al minimo, dell’user id (nome utente) e di una password.
- impronta digitale: costituita dal complesso delle informazioni fornite consapevolmente da ognuno a un sistema telematico, per distinguersi da altri.
- ombra digitale: composta dall’insieme dei dati di vita di ogni individuo e diffuse dallo stesso nel corso della frequentazione degli ambienti (reali e virtuali) nei quali interagisce
L’ombra digitale è molto più ampia dell’impronta digitale, basti pensare ai dati contenuti nei telefoni cellulari o nei computer portatili, alle informazioni elargite al momento dell’acquisto di beni e servizi, oltre ai dettagli contenuti in documenti abbandonati ma non distrutti e alle informazioni sui gusti personali (letterari, cinematografici, merceologici e perfino sessuali) che i prestatori di servizi informatici possono recepire attraverso i collegamenti degli utenti a internet.
Fanno parte dell’ombra digitale perfino le immagini captate dalle videocamere ogni volta che si entra in un ufficio pubblico, o in una banca, o in un altro esercizio commerciale, ovvero in una stazione ferroviaria, o in un aeroporto, e perfino le immagini acquisite camminando per strada, in quanto captate da videocamere poste nelle adiacenze di “obiettivi sensibili”.
Attualmente, nell’era telematica, i frammenti che compongono l’identità digitale, l’impronta digitale e l’ombra digitale sono sempre più copiosi e vengono condivisi, con sempre maggiore frequenza, proprio a causa della loro natura “virtuale” e del contatto crescente tra la massa degli utenti e la tecnologia informatica, spesso senza adottare le necessarie cautele.
Tutto ciò finisce per favorire coloro che, per motivi di lucro o per altri scopi illeciti, traggono gli elementi necessari per creare identità fittizie o per sostituirsi a altri, duplicandone l’identità virtuale, così da far ricadere su altri soggetti, reali o inesistenti, le conseguenze giuridiche – anche penali – dei propri atti negoziali.
Gli illeciti commessi in danno dell’”identità digitale”, infine, vengono ricompresi sotto la denominazione di “furto d’identità digitale”.